Il certificato medico di malattia è un’attestazione che giustifica l’assenza dal lavoro a causa di un evento morboso. Esso costituisce la prova della legittimità dell’assenza ed è obbligatorio sia per i lavoratori del settore privato che per quelli del settore pubblico. Al momento del rilascio, il medico certifica l’incapacità del paziente a svolgere l’attività lavorativa a seguito di un’infermità direttamente constatata.

Medici Autorizzati al Rilascio del Certificato

Secondo l’articolo 7 del D.P.C.M. del 26 marzo 2008, il certificato di malattia può essere rilasciato da qualsiasi medico che abbia visitato e preso in cura il paziente, indipendentemente dal fatto che sia un libero professionista, un dipendente del SSN o un medico convenzionato. Tra questi rientrano:

• Liberi professionisti

• Medici di pronto soccorso

• Medici ospedalieri di strutture pubbliche e private al momento della dimissione

• Medici ospedalieri durante l’attività ambulatoriale

• Medici di continuità assistenziale

• Medici di medicina generale

• Pediatri di libera scelta

• Specialisti ambulatoriali

Modalità di Rilascio del Certificato

Per le assenze per malattia di dipendenti pubblici e privati, la certificazione medica deve essere inviata telematicamente all’INPS tramite la piattaforma Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Le procedure di invio e redazione del certificato telematico sono dettagliate nel disciplinare tecnico allegato al Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012 e illustrate nella circolare INPS n. 113 del 25 luglio 2013.

In caso di difficoltà tecniche o operative che impediscono la trasmissione telematica, il medico o la struttura sanitaria devono consegnare al paziente la certificazione di malattia in formato cartaceo. Il paziente, in questo caso, è tenuto a inviare autonomamente il certificato all’INPS e al proprio datore di lavoro tramite raccomandata A/R, PEC o fax, rispettando i tempi previsti. È importante informare il paziente di questo onere, sottolineando che l’utilizzo del formato cartaceo comporta un aggravio sia in termini di costi che di tempo.

Casi Particolari

Esistono situazioni specifiche in cui il certificato deve essere rilasciato esclusivamente da medici di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN, come previsto dall’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001. Questi casi includono:

• Assenze per malattia superiori a dieci giorni

• Secondo episodio di malattia nell’anno solare

In tali circostanze, il medico deve fornire una copia cartacea della certificazione, indicando la motivazione per cui il certificato non può essere rilasciato da medici non convenzionati.

Il rispetto delle corrette modalità di rilascio dei certificati di malattia è fondamentale per garantire la tutela dei diritti dei pazienti e mantenere un rapporto di collaborazione e rispetto tra colleghi. I medici sono invitati a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dall’Ordine dei Medici di Roma, al fine di assicurare una gestione diligente e appropriata delle certificazioni di malattia.